I reati contro le compagnie assicurative sono una piaga sociale: l’inscenare dei finti furti/sinistri e delle truffe, per intascare facili risarcimenti è in perenne aumento.
Agenzia Investigativa IDFOX SRL, esperienza internazionale ultra trentennale collegata con 170 paesi al mondo con oltre 400 corrispondenti online (agenzie investigative e/o privati detective autorizzati dalle autorità dei loro paese), accreditatri inoltre presso l'ordine degli avvocati di Milano e, partner di primarie compagnie assicurative.
Con le nostre indagini antitruffe assicurative (art. 642 c.p.) smascheriamo chi, con frodi o raggiri, consegue ingiusti profitti a danno delle compagnie assicurative e degli istituti finanziari.
Osservando i dati pubblicati dal sito ACI.it si apprende che negli anni scorsi sulle strade italiane, si sono registrati 172.553 incidenti con lesioni a persone, che hanno causato 3.334 decessi e 242.919 feriti. Rispettivamente 472 incidenti, 9 morti e 665 feriti in media ogni giorno.
Questi dati, oltre a far riflettere sull’andamento dell’incidentalità stradale, denotano un assurdo primato degli incidenti nel nostro Paese, incremento verificatosi principalmente nelle aree urbane. Le azioni del controllo su strada, con l’avvento delle nuove normative ed in particolare della legge sull’omicidio stradale, ha posto sugli operatori di settore una maggiore responsabilità, soprattutto nella rilevazione di un sinistro stradale. Grazie alla ns esperienza ultra trentennale siamo il partener ideale di compagnia di assicurazioni.
l'Agenzia Investigativa International Detectives Fox – IDFOX Since 1991, grazie alla nostra esperienza investigativa ultra trentennale, siamo in grado di fornire un valido supporto alle Compagnie Assicurative attraverso indagini ad hoc per accertare l’esatta dinamica dei sinistri avvenuti ed escussione delle persone coinvolte ed è svolta attraverso l’acquisizione degli atti presso le autorità eventualmente intervenute, la ricerca dei testimoni e verifica delle dichiarazioni rese dalle parti interessate, ricostruzione cinematica presso il luogo del sinistro corredato di rilievi fotografici, nonchè accertamenti su mezzi e/o soggetti, attivando anche osservazioni statico-dinamiche su eventuali lesionati oppure scovare presunti soggetti deceduti, per incassare polizze milionarie.
Le nostre indagini sono utili per accertare la veridicità dell’evento e consentire in tempi utili la corretta istruzione del sinistro. Al termine delle indagini verrà rilasciato, alla Compagnia Assicurativa, un dettagliato report probatorio ad uso legale, contenete tutte le notizie raccolte: ricostruzione del sinistro, eventuali verbali acquisiti, dichiarazioni rese e altri elementi per un eventuale uso Legale.
IDFOX Srl International Detectives Fox® - SINCE 1991
Via Luigi Razza 4 – 20124 – Milano
Tel: +39 02344223 (R.A.)
Aut.Gov. n.9277/12B15E
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Chi Siamo
Il team dell’Agenzia investigativa IDFOX, con esperienza ultra trentennale, formato da ex appartenenti delle Forze di Polizia, utilizza tutte leopportune tecniche nell’attività di intelligence, ricercando mezzi e sistemi sempre all’avanguardia. L’agenzia IDFOX Srl, è collegata con oltre 120 corrispondenti “ agenzie investigative autorizzate” nel territorio Italiano; operiamo con collaboratori interni e fiduciari esterni.
Garantiamo un servizio innovativo, per uso legale, per prevenire il rischio di frodi alle compagnie di assicurazioni.
La nostra missione è:
FORNIRE UN SERVIZIO PERSONALIZZATO DI ALTA QUALITA' A COSTI INFERIORI RISPETTO ALLA CONCORRENZA!
La responsabile dei servizi di antifrode sinistri dell’Agenzia IDFOX S.r.l. è la Dott.ssa Margherita Maiellaro. La responsabile ha un’esperienza pluriennale nel campo ed ha conseguito una laurea in Giurisprudenza presso l’Università Luigi Bocconi.
Da anni si occupa dei rapporti con clienti internazionali ed istituzionali, operanti in svariati settori, quali: informatica; assicurazioni; istituti finanziari; alta moda; infedeltà aziendale; marchi e brevetti; concorrenza sleale; violazione del patto di non concorrenza; tutela delle persone e della famiglia.
ATTENZIONE ALLE COMPAGNIE “TRUFFA"
Di seguito Vi suggeriamo alcuni consigli per difendervi dai truffatori
Phishing Smishing
Sono mail o SMS con il mittente contraffatto: sembrano provenire dalla tua compagnia assicurativa ma in realtà vengono inviati da criminali informatici. In genere ti chiedono di confermare dei dati personali o dei codici di accesso, spesso fornendoti un link o un allegato che rimandano a pagine web false.
Vishing
È il phishing vocale, ossia ricevi una telefonata da qualcuno che si fa passare per la tua compagnia assicurativa e cerca di farsi dare i tuoi dati, magari usando la scusa di una pratica urgente o finto sinistro.
Quando sei online ricordati di:
- usare sempre una rete sicura a una pubblica (wifi di aeroporti, caffetterie, pub ecc.)sono sconsigliati!!!
- non comunicare mai a nessuno i tuoi codici di accesso;
- non memorizzare le tue password sul browser;
- se devi scambiare dati riservati, controlla che l'indirizzo del sito corrisponde realmente alla tua compagnia.
- per qualsiasi dubbio chiama il referente della tua compagnia.
ARTICOLI E SENTENZE SU ANTIFRODE:
Rimborso assicurazione auto per lockdown
Investigatore Privato, agenzia Investigativa IDF0X Milano
Dai dati dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, le compagnie assicurative, grazie al lockdown e allo smart working durante la pandemia, sono riuscite ad accantonare un tesoretto che si aggira tra i 2,5 e i 3,6 miliardi
* Rc auto non goduta
* I dati Ivass
* Il tavolo tecnico
Rc auto non goduta
Sono passati due anni dal lockdown del marzo 2020, dalla chiusura totale e dal fermo di persone e di auto. Senza macchine per strada si era registrato un calo quasi totale della circolazione. Da qui l'idea che pagare all'assicurazione della macchina potesse rappresentare un sovrappiù o, peggio, una sorta di ingiustizia considerato che le auto erano rimaste ferme a lungo. È il Governo adesso che ipotizza la restituzione della quota di assicurazione Rc auto pagata dai proprietari dei veicoli non goduta nella primavera 2020 nel corso del lockdown.
I dati Ivass
[Torna su]
Secondo l'Ivass (Istituto della Banca d'Italia per la vigilanza sulle assicurazioni) le compagnie assicurative, tra lockdown e smart working durante l'emergenza sanitaria, avrebbero accumulato un tesoretto tra i 2,5 e i 3,6 miliardi di euro. Cifra che potrebbe essere riutilizzato per un rimborso, almeno questa sarebbe la richiesta di tanti automobilisti.
Il tavolo tecnico
Un pensiero che trova un primo riscontro nella parole del sottosegretario al ministero dell'Economia e delle Finanze, Federico Freni che ha chiarito «Nell'ambito di ulteriori provvedimenti potranno essere analizzate con attenzione le eventuali proposte che dovessero riguardare il settore assicurativo, comprese quelle sollecitate dagli interroganti». Le soluzioni potrebbero essere messe a punto da un tavolo di discussione al ministero dello Sviluppo economico. La soluzione potrebbe un indennizzo per gli automobilisti per le polizze auto pagate nonostante le vetture siano rimaste inutilizzate. Provvedimenti che non troverebbero il disaccordo delle compagnie assicurative, alcune delle quali si erano già mosse in autonomia in passato introducendo agevolazioni ad hoc per i propri clienti, come un mese gratis o sospensioni di polizza più ampie e flessibili.
Prova liberatoria sinistro stradale: ultime sentenze
Accertamento colpa esclusiva di uno dei conducenti e regolare guida dell’altro; tamponamento a catena di autoveicoli in movimento; criterio di distribuzione della responsabilità.
L’accertamento della colpa esclusiva del conducente costituisce prova liberatoria dal concorso di colpa per l’altro soggetto coinvolto. La presunzione di pari responsabilità opera sia nei casi in cui sia accertata la condotta che ha causato il sinistro ed incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, sia nei casi in cui risulti impossibile accertare la condotta che ha causato il danno.
Sinistro stradale: accertamento della responsabilità
In materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall’art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro; ne consegue che l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l’altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1, c.c.) e che la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto — e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro — ma può anche indirettamente risultare tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista.
Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, n.12884
Presunzione di pari colpa e onere probatorio
Nel caso di scontro tra autoveicoli opera la presunzione di pari responsabilità di entrambi i conducenti nella causazione dell’incidente; pertanto tale presunzione va esclusa solo se venga accertato che l’incidente si sia verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti e che nessuna colpa sia ravvisabile nel comportamento dell’altro: Tale presunzione pone a carico di ciascuno dei conducenti l’onere della prova liberatoria: ne deriva che ciascuno di essi deve non soltanto dimostrare la condotta dell’altro, violativa delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma deve anche fornire la prova positiva della propria condotta, che deve risultare conforme alle norme del codice della strada.
Tribunale Crotone sez. I, 30/04/2021, n.416
Presunzione di pari responsabilità
La presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054, comma 2, c.c. pone a carico di ciascuno dei conducenti l’onere della prova liberatoria. Ne deriva che ciascuno di essi deve non soltanto dimostrare la condotta dell’altro, violativa delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma deve anche fornire la prova positiva della propria condotta, che deve risultare conforme alle norme del Codice della Strada ed immune da colpa generica, e volta a porre in atto le manovre di emergenza esigibili nel caso concreto.
La prova liberatoria per il superamento della presunzione di colpa in questione non deve essere necessariamente fornita in modo diretto, dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell’incidente, ma può anche risultare indirettamente tramite l’accertamento del collegamento eziologico – esclusivo o assorbente, dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente.
Corte appello Napoli sez. VIII, 25/09/2020, n.3246
Circolazione dei veicoli e presunzione di colpa
La presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054 comma 2 c.c. pone a carico di ciascuno dei conducenti l’onere della prova liberatoria, sicché ciascuno di essi deve non soltanto dimostrare la condotta dell’altro, violativa delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma deve anche fornire la prova positiva della propria condotta, che deve risultare conforme alle norme del codice della strada ed immune da colpa generica, e volta a porre in atto le manovre di emergenza esigibili nel caso concreto.
La prova liberatoria per il superamento della presunzione di colpa di cui all’art. 2054 comma 2 c.c. non deve essere necessariamente fornita in modo diretto, dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell’incidente, ma può anche risultare indirettamente tramite l’accertamento del collegamento eziologico – esclusivo o assorbente – dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente.
Corte appello Napoli sez. VIII, 15/05/2020, n.1731
Responsabilità da sinistri stradali
In tema di circolazione stradale la presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054 comma 2 c.c. pone a carico di ciascuno dei conducenti l’onere della prova liberatoria, sicché ciascuno di essi deve non soltanto dimostrare la condotta dell’altro, violativa delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma deve anche fornire la prova positiva della propria condotta, che deve risultare conforme alle norme del codice della strada ed immune da colpa generica, e volta a porre in atto le manovre di emergenza esigibili nel caso concreto. La prova liberatoria per il superamento della presunzione di colpa di cui all’art. 2054 comma 2 c.c. non deve essere necessariamente fornita in modo diretto, dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell’incidente, ma può anche risultare indirettamente tramite l’accertamento del collegamento eziologico – esclusivo o assorbente, dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente.
Corte appello Napoli sez. VIII, 15/05/2020, n.1731
Presunzione di responsabilità concorrente
Trattasi quindi di accertamento in concreto della responsabilità, e della “esclusiva responsabilità” del danneggiato nella causazione del sinistro, con conseguente sollevazione del conducente dell’auto dall’onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare lo scontro: ed infatti, la prova liberatoria per il superamento della presunzione di colpa ex art. 2054 c.c., comma 2, non deve necessariamente essere fornita in modo diretto – e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell’incidente – ma può anche indirettamente risultare tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente.
Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n.8885
La presunzione di pari responsabilità
L’art. 2054, co. 2 c.c. prevede che, nel caso di scontro tra veicoli, sussiste una presunzione di pari responsabilità. La presunzione di pari responsabilità concorrente dei conducenti di veicoli coinvolti in uno scontro, di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., è residuale ed opera solamente nel caso in cui sia impossibile accertare con indagini specifiche la dinamica del sinistro e le relative responsabilità e nel caso in cui sia impossibile stabilire con certezza la quota di responsabilità delle singole condotte colpose sul verificarsi dell’evento.
In altri termini la presunzione opera sia nei casi in cui sia accertata la condotta che ha causato il sinistro ed incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, sia nei casi in cui risulti impossibile accertare la condotta che ha causato il danno. Al fine di superare la presunzione di colpa concorrente è necessario poi che uno dei conducenti fornisca la c.d. prova liberatoria, consistente nella dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione stradale e alle comuni regole di prudenza, nonché di aver fatto tutto quanto nelle proprie possibilità per evitare il verificarsi dello scontro e il prodursi di eventuali danni.
Tribunale Latina sez. I, 28/01/2020, n.202
Prova liberatoria
In caso di scontro tra veicoli l’accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti – anche per avere commesso una violazione grave del Codice della Strada – non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell’altro, che deve comunque cooperare e fare tutto il possibile per evitare l’incidente. All’uopo il conducente del veicolo coinvolto nell’incidente, per andare esente da responsabilità, deve fornire la prova liberatoria, ovvero non solo la dimostrazione di essersi uniformato – da parte sua – alle norme della circolazione, ma anche di avere tentato una manovra di emergenza – anche se infruttuosa – per evitare il sinistro. Salvo il caso in cui una qualsiasi manovra di emergenza astrattamente idonea ad evitare l’incidente sia concretamente impossibile.
Corte appello Genova sez. II, 02/05/2019, n.600
Quando è applicabile la presunzione di pari colpa?
La presunzione stabilita dall’art. 2054 comma 2 c.c. è applicabile anche nei casi di tamponamento a catena di autoveicoli in movimento, con conseguente presunzione “iuris tantum” di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato) fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Tale presunzione costituisce criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto dell’impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, oppure di stabilire con certezza l’incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell’evento.
Tribunale Bari sez. II, 03/09/2019, n.3304
Prova liberatoria nello scontro tra veicoli
In caso di scontro tra veicoli l’accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti – anche per avere commesso una violazione grave del Codice della Strada – non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell’altro, che deve comunque cooperare e fare tutto il possibile per evitare l’incidente.
All’uopo il conducente del veicolo coinvolto nell’incidente, per andare esente da responsabilità, deve fornire la prova liberatoria, ovvero non solo la dimostrazione di essersi uniformato – da parte sua – alle norme della circolazione, ma anche di avere tentato una manovra di emergenza – anche se infruttuosa – per evitare il sinistro. Salvo il caso in cui una qualsiasi manovra di emergenza astrattamente idonea ad evitare l’incidente sia concretamente impossibile.
Corte appello Genova sez. II, 02/05/2019, n.600
Responsabilità da sinistro stradale e onere della prova
In mancanza di una collisione il danneggiato ha l’onere di fornire una prova rigorosa non solo della presenza sui luoghi del mezzo ma anche della specifica condotta tenuta da quest’ultima e del rapporto di causalità tra il medesimo e l’evento.
Infatti, se nell’ipotesi di scontro il nesso eziologico può considerarsi senz’altro provato, essendo insito nel fatto stesso dell’impatto tra due mezzi – sicché una volta accertato lo scontro opera la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2054 c.c. – nel caso in cui questo sia mancato il danneggiato deve dimostrare in modo autonomo che il rapporto tra la manovra posta in essere dall’auto ed il sinistro non si pone in termini di mera occasionalità per modo che l’evento stesso appaia come una conseguenza, sia pure mediata e indiretta, della circolazione, considerata unicamente come fatto storico, ossia a prescindere da qualsiasi valutazione sul comportamento del conducente, richiesta ai fini della graduazione della colpa e della prova liberatoria della presunzione stessa.
Tribunale Bari sez. II, 03/12/2018, n.5071
L’accertamento della colpa esclusiva del conducente
In caso di sinistro stradale, la violazione commessa da un conducente non dispensa il giudice dal verificare l’eventuale concorso di colpa dell’altro soggetto coinvolto. E’ altrettanto vero, però, che per quest’ultimo la prova liberatoria può scaturire anche in modo indiretto dall’accertamento che la condotta del conducente trasgressore è legata da un esclusivo rapporto di causa-effetto all’evento dannoso.
Tribunale Potenza, 29/11/2018, n.987
L’accertamento della colpa di una delle parti
La presunzione di eguale concorso di colpe, ex art. 2054 c.2 c.c., trova applicazione nell’ipotesi in cui gli elementi probatori acquisiti non permettono di accertare in modo concreto in che misura la condotta dei soggetti coinvolti nel sinistro abbia cagionato l’evento dannoso.
Lo scopo è quello di evitare che la rilevata incertezza circa le responsabilità danneggi colui che, danneggiato dallo scontro, non riesca a dimostrare la colpa altrui o l’assenza di propria colpa. Comunque, il concreto accertamento della colpa di una delle parti non comporta l’automatico superamento della presunzione ma occorre inoltre che lo stesso fornisca prova liberatoria dimostrando di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e sulla comune prudenza.
Corte appello Roma sez. III, 26/11/2018, n.7516
Risarcimento del danno da sinistro stradale
In tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, l’accertamento in concreto di un profilo di responsabilità a carico di un conducente non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall’art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare che l’altro conducente si fosse pienamente uniformato alle norme sulla circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza ed avesse fatto tutto il possibile per evitare l’incidente. Non è possibile applicare questo principio quando non è fornita tale prova liberatoria, ma anzi è stata accertata in concreto una concorrente responsabilità dell’attore determinazione del danno.
Tribunale Perugia sez. II, 15/11/2018, n.1499
Riparto dell’onere probatorio
Il danneggiato (nella specie: pedone caduto sul manto stradale) deve provare, anche a mezzo di presunzioni, l’evento lesivo e il suo rapporto eziologico con il bene in custodia, mentre sul custode grava la prova dell’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale (nella specie non vi è stata la prova liberatoria del caso fortuito in quanto sono state considerate insufficienti sia l’allegazione, da parte del custode, della circostanza che è rimasta ignota la causa remota dell’evento che la violazione di norme di condotta imputabile al danneggiato, essendo necessario che il custode fornisca in concreto la prova dell’interruzione del nesso causale tra il bene e l’evento, inoltre benché il demanio stradale di Roma Capitale sia di notevole estensione, è individuabile un rapporto di custodia in relazione alla strada ove si è verificato il sinistro e cioè Largo Somalia, in quanto trattasi di strada posta in pieno centro urbano con possibilità da parte dell’amministrazione di manutenere la stessa, in quanto a distanza di circa 10-15 giorni dall’incidente sono intervenuti degli operai ad eseguire dei lavori di livellamento della strada e successivamente ne hanno rifatto interamente la pavimentazione).
Tribunale Roma sez. XIII, 09/11/2018, n.21607
Esclusione della presunzione della concorrente responsabilità
L’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l’altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all’art. 2054 cod. civ., comma 2, nonché dall’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; e la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto – e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell’incidente – ma può anche indirettamente risultare tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente.
Cassazione civile sez. VI, 22/05/2018, n.12610
Danni da circolazione stradale e prova liberatoria
Ai fini della prova liberatoria ex art. 2054 c.c., può ravvisarsi il concorso di colpa del pedone che, oltre a non utilizzare la zona destinata all’attraversamento pedonale, al momento del sinistro godeva della buona illuminazione presente sul posto e, quindi, di sufficiente visibilità per avvedersi, con l’utilizzo di media diligenza, del sopravvenire dell’autovettura investitrice.
Tribunale Marsala, 28/02/2018, n.194
L’inattesa ed imprevista presenza di un animale selvatico
Nell’ipotesi di sinistro stradale determinato dall’inattesa ed imprevista presenza di un animale selvatico sulla carreggiata di un’autostrada, la società di gestione autostradale, titolare del potere di custodia della cosa, per vincere la presunzione di responsabilità dalla quale è gravata ex art. 2051 c.c., deve dare la prova positiva che la presenza dell’animale è stata determinata da un fatto imprevedibile e inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l’evento dannoso e la cosa in custodia, non essendo all’uopo sufficiente la dimostrazione della mera presenza di una recinzione, ancorchè integra, in corrispondenza del tratto interessato dall’incidente, atteso che tale circostanza, non avendo in concreto impedito alla cosa di esplicare comunque la propria potenzialità dannosa, conferma l’inefficace esercizio dei poteri di sorveglianza su di essa.
Cassazione civile sez. III, 12/05/2017, n.11785
Palermo, truffa alle assicurazioni: finti morti per intascare le polizze:
Sei le persone sottoposte a fermo, decine quelle indagate nell'operazione, giro d'affari di dieci milioni.
Gli investigatori l'hanno battezzata operazione Lazzaro perché per le compagnie assicurative gli indagati erano morti, mentre con il bottino in tasca "resuscitavano" e si godevano i milioni di euro delle liquidazioni.
Decine di casi di truffe alle compagnie ognuna da circa trecento mila euro. Secondo le stime degli inquirenti, il volume complessivo della truffa supera i dieci milioni di euro che finivano nelle tasche dei sei fermati. Nel corso delle indagini i casi accertati di truffe andate a segno sono venti per un controvalore di 2,7 milioni di euro. Altri raggiri per complessivi cinque milioni di euro sono erano in procinto di essere incassati, mentre per altre decine di polizze sospette gli inquirenti stanno ancora cercando riscontri.
Sigilli anche ad una terza società, "La Bottega del caffè e oltre" di cortile Cardinale 1 a Palermo sempre intestata ad F.N. che commerciava caffè e surgelati. La squadra mobile ha sequestrato anche 4 veicoli intestati da F.N. e un'autovettura intestata a Danilo Di Mattei. Infine nell'ambito dell'esecuzione dei provvedimenti gli investigatori hanno eseguito diverse perquisizioni nelle abitazioni e nelle società degli indagati, a caccia di riscontri per numerosi altri fascicoli sospetti.
I precedenti degli spacca ossa Dopo dunque le tre operazioni che hanno azzerato le organizzazioni di spaccaossa che truffavano le assicurazioni con i falsi incidenti e menomando persone disperate a caccia di soldi per sopravvivere (ieri sono arrivate le richieste di pena per uno dei processi in corso), ora gli inquirenti hanno colpito una quarta organizzazione che questa volta non utilizzava metodi cruenti per ottenere denaro dalle compagnie, ma aveva messo in piedi una truffa molto più pulita e remunerativa.
Nessun risarcimento al danneggiato che non ha messo a disposizione dell'assicurazione il veicolo per l'ispezione prima di instaurare il giudizio: In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nsottrae all’ispezione dell’auto: improponibile la domanda risarcitoria all’assicurazione
Affinché la procedura di risarcimento descritta dall’art. 145 cod. ass. possa operare è indispensabile che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere e, cioè, di formulare un'«offerta congrua»", ciò che richiede sia "un presupposto formale", ovvero "la trasmissione di una richiesta contenente elementi sufficienti a permettere all'assicuratore di «accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta»", sia "un requisito sostanziale", e ciò in quanto "la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.)".
Viene meno, dunque, a tale dovere di collaborazione — subendone, come conseguenza, l'improponibilità della domanda risarcitoria — il danneggiato che "si è sottratto all'ispezione" del mezzo, "attività utile alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e alla formulazione di una congrua offerta risarcitoria". A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 20 gennaio 2022, n. 1756.
Cassazione civile, sez. VI-3, ordinanza 20 gennaio 2022, n. 1756
Finge di essere morto in un incidente stradale per incassare la polizza assicurativa.
La Procura chiede il processo nei confronti dell'uomo e di sei familiari, tra cui la madre, tutti indagati per frode e falso
Finge di essere morto per incassare la polizza assicurativa; denunciato per truffa insieme ad altri sei familiari, compresa la madre. Utilizzando la documentazione di un incidente stradale avvenuto qualche tempo prima ad un familiare, l'uomo ha denunciato la sua morte alla compagnia di assicurazione, falsificando tutta una serie di documenti compreso il certificato di morte.
L'obiettivo era incassare la polizza contratta dieci giorni prima del finto incidente stradale. L'indagine è partita dalla denuncia della compagnia assicurativa che, dopo aver liquidato la somma di euro 90 mila alla madre del ''finto deceduto'', si è insospettita per le ulteriori richieste della donna. La polizia stradale di Perugia ha accertato che il documento dell'incidente realmente avvenuto al fratello del truffatore era stato falsificato proprio come la cartella clinica del padre, il verbale di ricovero, la documentazione Inail di un congiunto con lo stesso cognome, fino alla scheda di morte Istat. La vicenda si è conclusa nei giorni scorsi con la richiesta di rinvio a giudizio, da parte della Procura del Tribunale di Milano, dell'uomo, di sua madre e di altre cinque persone appartenenti allo stesso nucleo familiare per i reati di frode assicurativa e falso.
Ivass, Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private, ha scoperto 7 siti irregolari che distribuivano polizze Rc auto false, con la conseguenza che i contratti stipulati dai clienti non sono validi e i veicoli non sono assicurati.
I siti irregolari:
Ecco i siti risultati non conformi alla normativa, con i nomi e gli indirizzi internet riportati nel comunicato dell'Istituto diffuso ora dall'agenzia stampa Adnkronos:
* www.assicurazioni-beccucci.it;
* www.manziassicurazioni.it;
* www.cafassirca.it;
* www.mansuttibrokers.com;
* www.segugioassicura.com;
* www.cercalassicurazione.it;
* www.sicurezzaassicurazioni.com.
Come possono difendersi i clienti di fronte a questi fenomeni? L'Istituto di vigilanza raccomanda "di adottare le opportune cautele nella valutazione di offerte assicurative via internet o telefono (anche via WhatsApp), soprattutto se di durata temporanea".
In particolare, l'Ivass consiglia ai consumatori di "controllare, prima del pagamento del premio, che i preventivi e i contratti siano riferibili a imprese e intermediari regolarmente autorizzati e di consultare sul sito dell'autorità gli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia", sottolineando che ci sono "elenchi generali ed elenchi specifici per la Rc auto, imprese italiane ed estere".
Inoltre, è consigliabile verificare "il Registro unico degli intermediari assicurativi (RUI) e l'Elenco degli intermediari dell'Unione europea" e consultare "l'elenco degli avvisi relativi ai casi di contraffazione, società non autorizzate e siti internet non conformi alla disciplina sull'intermediazione".
Infine, l'Ivass ricorda che "i pagamenti dei premi effettuati a favore di carte di credito ricaricabili o prepagate sono irregolari e che sono irregolari anche i pagamenti effettuati a favore di persone o società, non iscritte negli elenchi sopra indicati".
Per conoscere i precedenti casi analoghi rilevati dall'Ivass, leggi anche assicurazione auto: segnalati nuovi siti irregolari.
Colpo di frusta: la radiografia non è l'unico mezzo utilizzabile dal medico legale
Niente valutazioni probabilistiche, ma la Cassazione rammenta che la radiografia non è l'unico mezzo utilizzabile dal medico legale
In tema di risarcimento del danno biologico da cd. micropermanente, ai sensi dell'art. 139, comma 2, del d.lgs. n. 209/2005 (come modificato dal decreto Cresti Italia e incidentalmente dalla L. n. 124/2017), la sussistenza dell'invalidità permanente non può essere esclusa per il solo fatto di non essere documentata da un referto strumentale per immagini.
Non è dunque possibile applicare un mero automatismo che vincoli il riconoscimento di tale danno ad una verifica strumentale, ma resta comunque ferma la necessità che l'accertamento della sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica avvenga secondo criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi.
È il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, nell'ordinanza n. 9865/2020 (sotto allegata) che ha accolto il ricorso dell'infortunato contro la sentenza d'appello che gli aveva liquidato il danno non patrimoniale limitandolo al risarcimento del solo danno biologico da inabilità temporanea, non riconoscendo alcun postumo di natura permanente né il danno morale.
Gli Ermellini rammentano che l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, come modificato dal "Cresci Italia" (D.L. n. 1/2012), mira a prevenire accertamenti del danno biologico permanente, nel caso di lesioni di lieve entità, fondati esclusivamente sul c.d. "criterio anamnestico", cioè sulla raccolta delle sensazioni psicofisiche riferite dal paziente, in quanto tali dipendenti da margini di apprezzamento del tutto soggettivi ed insuscettibili di alcuna obiettiva verifica medico-legale.
Ciò, infatti, condurrebbe a evidenti incertezze sull'effettiva sussistenza della menomazione e conseguenti riflessi negativi in termini di rilevanza statistica delle richieste di liquidazione dei danni da micro permanenti, nonchè sulla gestione dei sistemi assicurativi e sull'incidenza sui premi della polizza assicurativa.
La norma in questione esplicita i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale (ossia il visivo-clinico strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), senza porre vincoli predeterminati alla efficacia probatoria della metodologia impiegata dal medico-legale.
Frodi assicurative, la Corte di Strasburgo approva le investigazioni private.
La Corte di Strasburgo ha dichiarato legittimo il ricorso alle investigazioni private per smascherare truffe ai danni delle assicurazioni
Il 17 gennaio scorso la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) si è espressa a favore di una compagnia assicurativa che aveva ingaggiato un investigatore privato per smascherare una truffa, rigettando altresì il ricorso di una coppia svizzera. I fatti in questione risalgono al 2001 quando l'uomo era rimasto ferito a seguito di un incidente stradale. In qualità di passeggero, aveva avviato un'azione di risarcimento dei danni subiti contro i conducenti dei veicoli coinvolti, per un totale di 1,8 milioni di franchi. La compagnia assicurativa, ritenendo eccessiva la somma richiesta e per verificare le reali condizioni del proprio assistito, aveva deciso di affidarsi a una società di investigazioni private.
Nel corso del 2006 i detective hanno fotografato e filmato per quattro giorni consecutivi i movimenti dell'uomo, constatando che quest'ultimo era in grado di condurre una vita normale e svolgere serenamente attività quali fare la spesa, lavare l'auto e alzare pesi. La donna appariva in alcune scene, ma era difficilmente identificabile. A seguito delle indagini, la coppia ha avviato un giudizio per azione illecita contro la privacy, ma il Tribunale federale elvetico ha respinto la richiesta. A questo punto marito e moglie si sono rivolti al CEDU, ma il risultato è rimasto invariato.
I giudici di Strasburgo hanno rigettato il ricorso, in quanto la sfera privata non è stato violata nel corso delle indagini. Infatti, l'uomo è stato ripreso in luogo pubblico e le informazioni sulla moglie, raccolte per caso e senza legami con l'inchiesta, sono lontane dal poter essere considerate una sorveglianza sistematica. Di fatto quindi, la sentenza dichiara legittima l'azione intrapresa dalla compagnia assicurativa, infliggendo un duro colpo ai così detti "furbetti delle assicurazioni". La decisione del CEDU conferma la possibilità da parte delle compagnie assicurative di affidarsi agli investigatori privati per smascherare frodi, sempre più ricorrenti, senza rischiare di incappare nella violazione della privacy altrui.
La truffa alle assicurazioni rappresenta una piaga nel nostro Paese. Anche la Corte di Strasburgo si è pronunciata favorevolmente sulla possibilità da parte delle compagnie assicuratrici di affidarsi a un detective privato per scoprire eventuali truffatori
In Italia le frodi alle compagnie assicurative rappresentano "un'abitudine ormai consolidata", che coinvolge non solo gli automobilisti, ma anche medici, avvocati, etc. A pagarne le conseguenze sono i cittadini onesti che vedono l'importo delle loro polizze salire di anno in anno, perché le assicurazioni scaricano su di loro le spese delle truffe.
I dati più recenti riguardano il 2017. Secondo Ania, l'incidenza media dei sinistri esposti a rischio frode è pari al 22,4%, uno su cinque. Il problema si fa sentire in particolare al Sud, dove quasi il 35% dei sinistri denunciati è risultato sospetto. In particolare, la regione messa peggio è la Campania, con il 44% di sinistri auto a rischio frode, a cui seguono il Molise (33%) e la Calabria (28%). Sul totale dei sinistri, quelli soggetti ad "approfondimento rischio frode" sono soltanto il 12,4%.
Questo numero coincide grosso modo con le compagnie assicurative che si affidano alle agenzie di investigazioni private per scoprire eventuali truffatori. Infatti, tramite pedinamento gli investigatori privati possono verificare se i danni subiti dall'assicurato coincidono con la realtà. Comportandosi in questo modo le assicurazioni rispettano l'attuale ordinamento giuridico in materia che ritiene legittimo l'utilizzo dei detective privati per smascherare eventuali frodi e salvaguardare il patrimonio aziendale. Tutt'al più, che oltre agli interessi della compagnia assicuratrice, le truffe toccano anche l'interesse della collettività, ovvero di tutti gli altri assicurati.
Proprio su questo punto ha fatto leva la Corte di Strasburgo, che in merito a una sentenza dello scorso gennaio, ha ritenuto "inammissibile" il ricorso di una uomo coinvolto in un incidente stradale. L'uomo era stato pedinato da un detective privato perché, a seguito di un incidente, aveva lamentato "considerevoli dolori fisici". Così, la compagnia assicuratrice ha assoldato un investigatore privato per verificare la situazione del suo assicurato ed ha scoperto che quest'ultimo era in grado di compiere azioni (come alzare pesi, etc...) in netto contrasto con quanto affermato precedentemente. L'uomo è stato condannato, ma ha presentato ricorso, arrivando fino alla Corte di Strasburgo lamentando una violazione della privacy personale da parte della compagnia assicuratrice. La Corte ha rigettato prontamente il ricorso, dichiarando che "l'assicuratore ha il diritto di svolgere attività di investigazione privata, soprattutto perché l'interesse fatto valere dalla compagnia assicurativa non può essere ritenuto totalmente privato, in quanto questi rappresenta anche i diritti di tutti gli altri assicurati"
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I danni a carico del conducente quando fa un incidente stradale e quelli garantiti dall’assicurazione. Le sanzioni per non avere la polizza in regola.
La polizza Rc auto, detta anche sulla responsabilità civile, è il contratto assicurativo obbligatorio che tutela il proprietario di un veicolo dai rischi che comporta la circolazione stradale. In pratica, consente all’assicurato di non dover pagare il risarcimento del danno provocato ad un’altra persona in seguito ad un incidente: sarà la compagnia assicurativa a farlo. Tuttavia, ci sono delle cose che restano fuori da questa polizza: cosa non copre la Rc auto?
Come abbiamo detto, questo la sigla «Rc» sta per «responsabilità civile». E questo concetto è riferito ai danni causati ad altri ma non a sé stessi e nemmeno a certi passeggeri che viaggiano nel veicolo responsabile del sinistro. Vediamo nel dettaglio cosa copre e cosa non copre la Rc auto.
Indice
* 1 Polizza Rc auto: a cosa serve?
* 2 Polizza Rc auto: è sempre obbligatoria?
* 3 Polizza Rc auto: che cosa copre?
* 4 Polizza Rc auto: che cosa non copre?
* 5 Polizza Rc auto: le sanzioni per circolare senza l’assicurazione
Polizza Rc auto: a cosa serve?
Mettersi al volante di un’auto in mezzo al traffico comporta dei rischi ed è proprio per questo che la legge prevede l’obbligo di assicurare il proprio veicolo con un contratto sulla responsabilità civile. La polizza Rc auto copre, in cambio del pagamento di un premio, i danni causati a terzi in seguito ad un incidente.
Il premio, cioè l’importo da pagare per avere l’auto assicurata, viene determinato liberamente dalle compagnie. È possibile versarlo in una soluzione unica oppure con rate concordate con l’impresa di assicurazioni.
La polizza ha durata annuale ed è vietato il tacito rinnovo senza l’esplicita richiesta dell’assicurato. La copertura resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza. Significa che se anche si circola con l’auto senza assicurazione entro quel periodo, l’automobilista non verrà sanzionato ma sarà tenuto, comunque, a procedere al rinnovo il prima possibile.
La copertura decorre dalle ore 24 del giorno in cui è stato pagato il premio.
Polizza Rc auto: è sempre obbligatoria?
La polizza Rc auto deve essere sempre attiva, anche quando non si utilizza la macchina. Significa che non è possibile, ad esempio, lasciare in strada un veicolo non assicurato, che si tratti di un parcheggio pubblico o privato, nel piazzale di un distributore di carburante, di un supermercato, ecc.
La macchina deve avere la polizza Rc auto attiva anche quando viene lasciata nel cortile del condominio o in mezzo alla campagna, in una strada sulla quale possono circolare altri veicoli.
Si potrebbe pensare che la polizza Rc auto non serve nel caso in cui si tenga la macchina nel proprio garage, chiuso da una basculante o da una saracinesca. Per ora, infatti, è così: l’assicurazione non è obbligatoria nel singolo box auto di proprietà (non così se è un garage in cui ci sono altri veicoli). Ma le cose cambieranno presto: l’Unione europea, infatti, ha approvato recentemente una direttiva che dovrà essere recepita in Italia entro la fine del 2023 e che costringe gli automobilisti a fare l’assicurazione sulla responsabilità civile anche quando il veicolo viene tenuto in un’area privata. Di conseguenza, anche quando lo si lascia in garage.
Polizza Rc auto: che cosa copre?
Vediamo ora che cosa copre la polizza Rc auto in caso di incidente. Garantisce il risarcimento dei danni:
* causati a terzi dalla circolazione del veicolo;
* ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita/discesa dal veicolo eseguite con mezzi meccanici;
* a terzi dai trasportati durante la circolazione;
* dal gancio traino o dal rimorchio agganciato al veicolo;
* alla sede stradale;
* a cose portate dai terzi trasportati;
* a terzi durante le operazioni di carico da terra sul veicolo eseguite senza l’ausilio di mezzi o dispositivi meccanici.
Polizza Rc auto: che cosa non copre?
Ci sono, come si diceva all’inizio, delle cose che non rientrano nell’assicurazione obbligatoria e che, pertanto, restano a carico dell’automobilista che ha provocato l’incidente, a meno che non abbia sottoscritto una polizza facoltativa con garanzie opzionali. È il tipico caso della kasko che, in cambio di un premio più elevato, garantisce la copertura di ogni rischio.
La polizza Rc auto non copre i danni:
* del conducente responsabile del sinistro, per i danni a cose e a persone;
* del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio e del locatario del veicolo concesso in leasing, per danni a cose;
* del coniuge non legalmente separato, del convivente, degli ascendenti e discendenti e dei parenti e affini entro il terzo grado, dei soggetti sopra indicati, per danni a cose;
* se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i soggetti sopra indicati, per i danni a cose;
* causati con l’assicurazione scaduta da almeno 16 giorni;
* dolosi, provocati dal conducente volontariamente per ottenere un profitto economico.
Polizza Rc auto: le sanzioni per circolare senza l’assicurazione
Guidare un’auto non assicurata può costare molto caro. L’articolo 193 del Codice della strada prevede per chi non è in regola con la polizza Rc auto una sanzione amministrativa da 866 a 3.464 euro. Il veicolo viene, inoltre, prelevato dalla Polizia e portato in un luogo non aperto alla circolazione.
La sanzione si riduce del 50% nel caso in cui si provveda alla demolizione dell’auto entro 30 giorni dalla data in cui è stata contestata la violazione, previa comunicazione all’organo che ha rilevato la trasgressione dell’intenzione di procedere in tal senso.
In caso di recidiva, cioè se il conducente viene trovato senza la polizza Rc auto per due volte nell’arco di 24 mesi, la sanzione raddoppia. C’è, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi. Il mezzo viene sottoposto a fermo amministrativo per 45 giorni dalla data in cui è stata pagata la sanzione ed è stata attivata una polizza obbligatoria di almeno 180 giorni. L’assicurato potrà ritirare la macchina solo dopo aver pagato le spese di prelievo, trasporto e custodia che sono state sostenute in seguito al sequestro e al fermo amministrativo.
Incidente al semaforo: come si stabilisce chi è passato col rosso?
Sinistro stradale: come si determina la responsabilità dei conducenti se non si hanno prove a proprio favore?
Immagina questa scena: due automobilisti si scontrano ad un incrocio regolato dal semaforo. Entrambi sostengono di essere passati col verde e quindi di essere dalla parte della ragione. Non è tuttavia possibile stabilire chi dice la verità o mente, essendo ormai trascorsi diversi minuti da quando i due hanno oltrepassato le relative linee di stop ed avendo i relativi semafori cambiato colore già diverse volte. Nessuno peraltro ha un filmato per stabilire come siano andati davvero i fatti. Né è possibile tornare indietro nel tempo per comprendere chi aveva la precedenza. Come si fa in questi casi? Nell’ipotesi cioè di un incidente al semaforo, come si stabilisce chi è passato col rosso? È la legge a dirimere il problema, per come ricorda una recente sentenza del tribunale di Milano [1].
A norma dell’articolo 2054 del Codice civile, quando non si può stabilire chi abbia ragione e chi ha torto in un incidente stradale, si procede con il cosiddetto concorso di colpa. Questa regola è riassunta nella seguente espressione riportata nella norma appena citata: «Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli
Come visto, la disposizione prevede la possibilità di una prova contraria. E, nel caso di incidente al semaforo, spetterebbe all’automobilista passato con il verde, che pretende il risarcimento, fornire tale dimostrazione. In che modo? La prova tipica, in questi casi, è quella testimoniale. È necessario che vi sia un testimone oculare che abbia assistito alla scena, indipendentemente se dall’interno o dall’esterno del veicolo. Si può quindi trattare anche di un passeggero o di un passante che si trovava sul marciapiedi al momento dello scontro.
Ma anche le ricostruzioni dell’incidente che possono fare i poliziotti intervenuti dopo lo scontro potrebbero consentire di risalire all’effettiva dinamica. E ciò sulla base, ad esempio, delle frenate presenti sull’asfalto. Chi infatti attende che il semaforo si faccia verde, e dunque è fermo al rosso, avrà di certo un’andatura più moderata rispetto a chi, invece, provenendo dalla strada perpendicolare, accelera da lontano, proprio per impedire che il proprio semaforo, da verde, diventi rosso.
Anche una dashcam montata su una delle due auto potrebbe fornire una prova indiziaria di cui il giudice terrà conto.
Ma non è detto che tali elementi riescano a dirimere la questione. Sicché, quando tutto apparirà incerto e nessuno dei due automobilisti avrà fornito la prova di essere passato col verde, si dovrà riconoscere ad entrambi il concorso di colpa e quindi metà del risarcimento.
Si tenga comunque conto che, quando il concorso di colpa è paritario – ossia al 50% per ciascun conducente – non scatta la classe di merito del bonus/malus. Il peggioramento di due classi si verifica solo quando c’è una responsabilità di almeno il 51%.
Ultimo aspetto da considerare: non è detto che chi passa col verde abbia per ciò solo ragione. Laddove risulti che questi era in grado di vedere l’altro conducente mentre commetteva l’infrazione e perciò di evitarlo, può scattare il concorso di colpa. Obbligo di ogni automobilista non è solo rispettare il Codice della strada ma anche fare di tutto per evitare gli scontri. Il che significa poter prevedere anche le altrui violazioni stradali, laddove possibile.